Conformità
Cosa dice davvero la legge sul check-in remoto.
Non un riassunto, non un’opinione. I riferimenti normativi, la sentenza del Consiglio di Stato, e cosa significano per la tua struttura.
Il quadro normativo
TULPS Art. 109: cosa richiede davvero.
L’articolo 109 del TULPS impone a chi gestisce una struttura ricettiva un obbligo preciso: identificare gli ospiti al momento dell’arrivo e comunicarne i dati alla Questura. Il gestore è personalmente responsabile.
TULPS Art. 109 + DM 7 gennaio 2013Il gestore deve verificare l’identità dell’ospite attraverso un documento valido e trasmettere le generalità alla Questura tramite Alloggiati Web, entro le 24 ore dall’arrivo.
La parola chiave è “verificare.” Non raccogliere una foto. Non far caricare un PDF. Verificare significa accertarsi che la persona sia il titolare del documento. Questo è ciò che la normativa chiama identificazione “de visu.”
La sentenza
Consiglio di Stato 9101/2025: il punto fermo.
Nel 2025 il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo: il check-in remoto è legale, ma solo se l’identificazione avviene de visu — anche attraverso una videochiamata, purché ci sia una persona reale che verifica.
Consiglio di Stato — Sentenza 9101/2025La verifica dell’identità tramite videochiamata con operatore è conforme all’Art. 109 TULPS, a condizione che permetta un controllo de visu effettivo — il confronto in tempo reale tra il documento e la persona.
Due conseguenze concrete. Un sistema che confronta automaticamente un selfie con la foto del passaporto non è de visu. Un operatore umano in videochiamata è de visu.
Il problema
La maggior parte delle soluzioni non è conforme.
La maggior parte delle soluzioni sul mercato fa caricare una foto del documento e confronta un selfie con un algoritmo. È veloce. Ma non è identificazione de visu.
La situazione di mercatoAd oggi, la quasi totalità delle soluzioni di self check-in sul mercato italiano utilizza il confronto algoritmico — non l’identificazione de visu con operatore. Alla luce della sentenza CdS 9101/2025, questo approccio non soddisfa il requisito dell’Art. 109 TULPS.
Self check-in automatico
- Upload del documento da parte dell'ospite
- Confronto algoritmico selfie/documento
- Nessun operatore umano nel processo
- Nessun log di chi ha verificato
- Responsabilità interamente sul gestore
Certio — de visu remoto
- Videochiamata in tempo reale con operatore
- Confronto documento/persona da parte di un umano
- Operatore formato sul protocollo TULPS
- Log completo: chi, quando, come
- Catena di responsabilità documentata
Il protocollo Certio
Come funziona l'identificazione de visu di Certio.
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Videochiamata in tempo reale
L'ospite si collega con un operatore Certio tramite totem in lobby o dal proprio dispositivo. La chiamata non è registrata fino a quando l'operatore non avvia la procedura di identificazione.
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Verifica de visu
L'operatore confronta il documento con il volto dell'ospite. Verifica nome, foto, validità. Se il documento non corrisponde o è illeggibile, la procedura si interrompe.
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Registrazione e trasmissione
I dati vengono registrati e trasmessi ad Alloggiati Web. L'operatore genera un log immutabile: chi ha verificato, quando, con quale esito. Ricevuta archiviata 5 anni.
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Dati biometrici cancellati
La foto del documento e l'immagine del volto vengono eliminate entro 60 minuti dalla verifica. Nessun dato biometrico resta nel sistema oltre il necessario.
Cosa succede se non sei conforme
Il rischio è del gestore. Sempre.
Il TULPS è chiaro: la responsabilità dell’identificazione è del gestore. Non del software. Non del fornitore. Tua. Se un ospite viene identificato con un metodo non conforme, il fatto di aver usato un’app non è una difesa.
Con Certio, ogni identificazione ha un log firmato che documenta chi ha verificato, quando, e con quale esito. È la prova che hai fatto tutto ciò che la legge richiede. Non è una feature — è la tua tutela.